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Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

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AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Ai GENITORI / ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

delle alunne e degli alunni

AL DSGA, Avv. Sonia PAULI’

AL SITO WEB

AGLI ATTI

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n° 297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n° 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le Ordinanze Ministeriali permanenti 15.7.1991, n° 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n°293 del 24.6.1996 e n° 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 38475 del 19/09/2024 con cui il Ministero fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2024/25;

VISTA la Nota USR Puglia prot. n. 54986 del 19/09/2024 dell’USR che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 24 e 25 novembre 2024;

INDICE

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2024- 2027 nei giorni di:

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.3

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente scolastico (quest’ultimo di diritto). Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

– Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

– L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

– L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale sul minore.

– L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.

– Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

LISTE DEI CANDIDATI

– Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sotto indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I, II, ecc.) riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

– Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).

– La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazionedel cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

– Le liste per le componenti devono essere presentate da:

per la componente Genitori: almeno 20 genitori;

per la componente Docenti: almeno 20 docenti;

per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2);

– Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto (Sede del Plesso centrale in Via Isonzo, 1 a Soleto).

– Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

– Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.

– I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate alla Dirigente Scolastica e possono essere effettuate in orario extrascolastico. La Dirigente Scolastica stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

– Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

La presentazione di ciascuna lista può essere presentata dagli elettori.

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è

possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

– All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il riconoscimento.

– Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori.

– Sull’apposita SCHEDA, (contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati), il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

– Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

– Saranno istituiti n. 3 seggi elettorali:

o SEGGIO N.1 presso la Scuola Secondaria di SOLETO, sita in Via Isonzo n. 1

o SEGGIO N.2 presso la Scuola Secondaria di STERNATIA sita in Via B. Ancora n. 36;

o SEGGIO N.3 presso la Scuola Primaria di ZOLLINO sita in Via Regina Elena n. 17/A

– Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

– Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

– Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

● Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Allegato

– Scadenzario elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

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